L'auto elettrica in questi ultimi anni si sta diffondendo sempre di più, sopratutto gli ibridi (auto che durante la partenza, 0-50 km/h circa utilizzano l'elettricità come fonte di energia e da lì il motore a benzina).
Questo interesse è dato dalla consapevolezza e dall'interesse verso i problemi ambientali, l'inquinamento e il gas serra, l'importanza dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e non esauribili come il petrolio e, ammettiamolo, anche il caro benzina.
Ma persistono molti dubbi sulle emissioni e sull'effettiva convenienza, economica e ambientale di quest'auto anche tra le autorità competenti


giovedì 15 novembre 2012

Legislazione dell'auto elettrica


La legge finalmente riconosce la possibilità di trasformare i veicoli tradizionali in veicoli elettrici senza richiedere il parere favorevole alla casa costruttrice e detto che dovremo attendere l'uscita dei decreti attuativi.
A seguito il testo di Legge sullo Sviluppo riguardante le auto elettriche e i veicoli elettrici in generale gli annessi e connessi.

Sistemi di Ricarica, infrastrutture, edilizia

Veicoli a bassa emissione, legislazione regionale (articolo 17-ter). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo promuoverà un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Entro lo stesso termine le Regioni emaneranno le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa. Fino all'emanazione si applicano le norme statali. La norma coinvolge, con profili in parte propri, le Autonomie speciali.

Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (articolo 17-novies ). Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, formulerà indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assumerà i provvedimenti di sua competenza e provvederà annualmente - in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di competenza - a verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti.

Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, piano nazionale infrastrutturale (articolo 17-septies). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà essere approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. Viene soppressa la determinazione del finanziamento del piano per gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l'anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Veicoli

Veicoli a bassa emissione, finalità e definizioni (articolo 17-bis). Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Sono indicate le finalità e definizioni: le prime consistono nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli atrazione elettrica, ibrida, Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. Si specifica che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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